1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare) - 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi della seguente enumerazione:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione
b) contribuente coniugato senza figli a carico, 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico, 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico, 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico, 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico, 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico, 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico, 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico, 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico, 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico, 5;
n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico, 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico, 6.
4. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari ad 1.
5. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) del presente comma non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
6. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 13. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano per i contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente
1. Il comma 4-ter dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.
1. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero secondo le disposizioni applicabili ai sensi delle modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge, se più favorevoli.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; essa si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.